Il D.Lgs. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario (v. art. 1) e, come già rilevato da questa Corte, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall’ambito applicazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione: l’art.18 prevede espressamente l’istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell’esercizio attività economiche, ma anche a garantire l’affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni “aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica”.(Cass. 20/4/2006 n. 9290).