Giurisidizione ordinaria per gli accertamenti esecutivi del Canone Unico

Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione dell’avviso di accertamento, spettando al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il CUP, introdotto dall’art. 1, co. 816-836, l. 160/2019 in sostituzione – per gli aspetti relativi all’occupazione di suoli pubblici – del COSAP (cfr. T.A.R. Bari, Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 260; cfr., in relazione al COSAP, Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64).

A diverse conclusioni non conduce il carattere impositivo dell’atto impugnato. L’art. 1, co. 792, l. 160/2019 ha previsto l’utilizzo del cd. avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi sia per le «entrate patrimoniali» degli enti locali. Benché la pretesa economica possa essere realizzata dal Comune in via diretta e senza l’intermediazione di un giudice, l’avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall’amministrazione. La sussistenza della giurisdizione ordinaria è del resto confermata dal richiamo, compiuto dallo stesso art. 1, co. 792, l. 160/2019, all’art. 32 d.lgs. 150/2011, che disciplina l’opposizione, da espletarsi dinanzi al giudice ordinario, all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

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Il Comune non può rinunciare alla riscossione del COSAP

La motivazione che precede non viola le disposizioni di legge invocate ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di affermare che il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata: l’obbligazione di corrispondere il canone nasce (non con l’accertamento, ma) con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo; ed il diritto al canone Osap e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia.

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Decorrenza della rendita catastale a seguito di sentenza passata in giudicato

”In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione
dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.

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ICI – Abitazione principale – Agevolazione – Si applica alle sole persone fisiche

La disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008, il d.l. 27 maggio 2008, n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. È da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti perché la società ricorrente possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione.

Illegittima la cartella se l’accertamento è stato annullato con sentenza

è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l‘iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria