La società appaltatrice di un comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non ha, quindi, diritto all’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’art. 49 lettera a) del D.Lgs. n. 507 del 1993. Da un canto, infatti, trattandosi non di appalto d’opera, in cui l’occupazione del suolo pubblico è temporanea e indotta dalle esigenze tecnico – operative connesse all’esecuzione dei lavori, ma dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il suolo demaniale non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, non può sostenersi che l’occupazione sia direttamente riconducibile all’ente locale; d’altro canto, poiché, almeno sotto la vigenza dell’ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142/1990, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti è svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, l’occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli “impianti adibiti al servizio” in questione – il cui concetto è integrato dal complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – rientra nella ipotesi esonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell’art. 49, che tuttavia subordina l’esenzione dalla tassa al caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita di detti impianti al comune al termine del rapporto concessorio.(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 11/06/2004))