IMPOSTA PUBBLICITA’ – Soggetto passivo – Solidarietà – Coobligato in solido – La posizione della Cassazione

Le norme civilistiche che disciplinano le obbligazioni
 solidali sono – in assenza di indicazione normativa contraria – applicabili
anche alle obbligazioni solidali in materia tributaria; perciò l’avviso di
 accertamento relativo alla imposta sulla pubblicità viene legittimamente 
notificato a “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi
o oggetto della pubblicità” e che è (in base al comma 2 dell’art. 6 del
 D.Lgs. n. 507/1993) “solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta” su 
un piano di parità rispetto a “colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.”.

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