INTERPRETAZIONI MINISTERIALI – NATURA – NON SONO FONTE DI DIRITTO
L’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione e il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale (proveniente, di solito, da Uffici centrali dell’Amministrazione finanziaria), sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola nè i contribuenti, nè i giudici, nè costituisce fonte di diritto. Conseguentemente, a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt.111 Costituzione e 360 codice procedura civile), in quanto essi non sono manifestazione di attività normativa, bensi’ atti interni della medesima Pubblica Amministrazione, destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli Uffici dipendenti, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
CONFORMI:
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 370 Anno 2019
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 6185 Anno 2017
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 21872 Anno 2016
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 5137 Anno 2014
- Cass_Civ_237_2009
- Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2 novembre 2007, n. 23031