Il principio in esame opera anche per i parcheggi privati, che non siano pertinenze dell’abitazione, ricorrendo la medesima ratio della frequentazione da parte di persone (e, cioè, del titolare del veicolo abitualmente parcheggiato), sufficiente a generare la presunzione della produzione di rifiuti. Non può, quindi, ritenersi sufficiente, ai fini dell’esonero dalla tassazione, l’indicazione nell’originaria denuncia della destinazione del locale all’uso di parcheggi. In materia di tarsu, i parcheggi – sia pubblici sia privati – sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, salva specifica prova contraria, che non può consistere nella destinazione dell’area alla esclusiva funzione di posteggio.