I giudici romani sono stati chiamati, ancora una volta, ad esprimersi sulla legittimità dell’applicazione da parte dell’ Amministrazione Comunale della sanzione accessoria che prevede la chiusura temporanea o la sospensione della licenza per l’esercizio commerciale resosi responsabile di un’ occupazione abusiva di suolo pubblico.
Per il Tar, in tali casi, il potere discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma in esame è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione “a monte” di carattere generale, coerente con le specifiche finalità di protezione di cui alla legge n. 94 del 2009 applicate in concreto, perché si è inteso perseguire – in maniera strutturata – un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel contesto ambientale.
Sempre il Tar aggiunge poi: “che la misura consistente nella chiusura temporanea del locale è una sanzione aggiuntiva (che ha rilevanza settoriale, a differenza delle sanzioni amministrative di cui alla legge n.689 del 1981 le quali, invece, rivestono carattere afflittivo e, perciò, portata di carattere generale), destinata a rafforzare la prescrizione del divieto, con funzione di deterrente per scoraggiare – e perseguire – l’uso indebito di beni demaniali di particolare rilevanza storica, culturale e architettonica e la cui abusiva utilizzazione si sostanzia nella sottrazione del loro godimento alla collettività (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II ter, 29 aprile 2015, n. 6210; idem 13 novembre 2015, n. 12904).”