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COSAP – Cassazione – Ordinanza n.18769 del 28/7/2017 – Struttura e caratteristiche del prelievo temporaneo – Prescrizione decennale

L’avviso di liquidazione, ossia l’accertamento, costituisce solo il primo atto della procedura per la riscossione del canone che consente lo spontaneo pagamento e deve essere attivato negli ordinari termini di prescrizione del credito. La corte d’appello di Milano ha evidenziato che lo stesso articolo 63 Dlgs. 446/97 prevede che il canone dev’essere pagato dal titolare del provvedimento di concessione. Infatti il diritto al canone Osap trova la sua fonte nel provvedimento concessorio ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata. Nello stesso senso, si esprime il regolamento adottato con la delibera del consiglio comunale di Milano (art. 3), se la determinazione del canone è avvenuta in un momento successivo non determina l’inesigibilità del credito da parte del Comune. L’obbligazione nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo. Ed il diritto al canone Osap e la determinazione dello stesso non sono suscettibili di trattativa privata né tantomeno può essere oggetto di rinuncia.

CONFORME:

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