“in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 o del successivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti”