In tema di ICI, l’obbligo del contribuente di denunciare le modificazioni incidenti sul valore del cespite ex art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono avverate, non cessa allo, scadere di tale termine, ma permane sino al momento in cui la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno d’imposta un’autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992″ (Cass. n. 19877/16, 18503/10, 932/09)