Va rilevato, in diritto, che la notificazione degli atti impositivi, ai sensi dell’art.60 d.p.r. n.600/73 (in tema di imposte dirette ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’Ufficio (lett.a) secondo le norme stabilite dagli artt.137 e seguenti del codice di procedura civile, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’art.149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo, caso le norme specifiche dettate dagli artt.7 e 8 della legge n.890/1982 con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall’Ufficio all’Ufficiale giudiziario (per tale equiparazione v., tra le tante e di recente, Cass. 14273 del 13/07/2016).