“non occorre un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino alla momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti”
CONFORMI: (AGGIORNAMENTO DEL 31/12/2019)