quanto al profilo concernente la competenza per territorio del giudice tributario, questa Corte ha avuto modo di affermare che « La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell’art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa. » (Cass. n. 4682/2012).
Cassazione_Civile Ord. Sez. 5 Num. 21247 Anno 2017
DIFFORME:
Corte_Costituzionale_pronuncia_158_2019