“Occorre rilevare che, in ordine al presupposto TARSU, l’art. 62, comma 4, del d. Igs. n. 507 del 1993 dispone che “nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”
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