Basti opporre sul punto che la norma correttamente applicata con il provvedimento, ossia l’art. 3, co. 16, L. n. 94/2009 autorizza proprio la chiusura dell’esercizio di somministrazione, ricollegandola all’abusiva occupazione di suolo pubblico, nel caso di specie reiterata e protrattasi nonostante la notifica della diffida del 8.8.20011 al ricorrente