“In ragione del loro carattere eccezionale, le norme di esenzione ed agevolazione fiscale sono inapplicabili per analogia (Cass. 1° giugno 2012, n. 8825, Rv. 622997; Cass. 4 settembre 2013, n. 20241, Rv. 628159; Cass. 26 ottobre 2016, n. 21610, Rv. 641557); se ne ammette tutt’al più l’interpretazione estensiva, per le fattispecie implicite nella lettera e nella ratio della norma (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30722, Rv. 621046).”