Sconta l’imposta il marchio apposto su locali di commercializzazione del prodotto diversi da quelli sede di produzione e dalle sue pertinenze accessorie. Non possono, tali ultime ubicazioni, essere considerate sedi dell’attività esercitata dall’azienda reclamizzata nel logo.
“Posto che l’art. 17, comma 1 bis del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che <<l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati>>, deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati (Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497) al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente. In particolare la ricorrente rileva, nella memoria depositata in atti, come nella pronuncia Cass. n. 26174/11 succitata fosse stata riconosciuta la legittimità dell’esenzione in relazione a «tre insegne ubicate in tre distinte vie in corrispondenza di altrettanti esercizi». Tuttavia parte ricorrente trascura di evidenziare come a tale conclusione si giungesse avuto riguardo all’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne non fossero installate nella sede dell’attività a cui ineriscono ma fossero poste nelle «pertinenze accessorie » della medesima (si veda l’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992), così da «avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività”