In realtà, come già osservato dalla citata Cass. n. 2167/2012, ai fini specifici dell’imposta si deve considerare comunque aperto al pubblico lo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio; ciò in quanto, dalla richiamata disposizione normativa, si evince che il presupposto impositivo debba essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (cfr. anche Cass. civ. sez. V 2 ottobre 2009, n. 21161 e Cass. civ. sez. V 8 settembre 2008, n. 22572 e la più risalente Cass. n. 1930/1990 citata dalla sentenza impugnata).