IMPOSTA SOGGIORNO – Corte Conti Toscana – Sentenza n.41 del 19/2/2018 – Albergatore – E’ agente contabile

In buona sostanza, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

E’ pacifico infatti che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014).

Cdc_Toscana_sentenza_41_2018

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