IMPOSTA PUBBLICITA’ – Veicoli – Esenzione – Solo per le imprese di trasporto – Cassazione – Sentenza 8276 del 4/4/2018

“come risulta già dal semplice dato letterale, la norma è quindi diretta al vettore che, in quanto tale, nell’espletamento di un contratto di trasporto, svolga la sua attività per conto proprio o ‘anche’ per conto di terzi (ma, in tale ultima ipotesi, come subvettore in esecuzione di un contratto di subtrasporto stipulato con il primo vettore); e non si rivolge pure all’impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto della merce prodotta; “

Rileva anzi come l’indirizzo interpretativo in questione abbia trovato ulteriore e più recente conferma in Cass. 2631/15, la quale ha a sua volta stabilito che: “In tema d’imposta sulla pubblicità, sono esenti, ex art. 13, comma 4 bis, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, solo i veicoli di proprietà di un’impresa di autotrasporto realmente impiegati in tale attività, anche per conto terzi, e non anche quelli di proprietà di un’impresa di produzione di beni e servizi che effettui, come attività strumentale, il trasporto per conto proprio della merce prodotta, atteso che solo così ristretta l’esenzione è coerente con le altre disposizioni che assoggettano all’imposta i “veicoli in genere”, su cui è esposta pubblicità, purché il marchio, la ragione sociale o l’indirizzo dell’impresa siano apposti più di due volte e ciascuna iscrizione sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato”.

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