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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9016 del 18/4/2014 – Variazione – Obbligo denuncia

Secondo l’art. 8, coma 2, d.lgs. n. 507 cit., “La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione”; norma che, all’evidenza, è nel senso per cui ogni variazione del tipo di pubblicità comporta una nuova e autonoma imposizione; con la conseguenza che alla denuncia di variazione corrisponde, a tutti gli effetti, una denuncia di nuova pubblicità da sottoporre ad una nuova autonoma imposta; e con la finale illazione per cui, non avendo provveduto a dichiarare il nuovo impianto pubblicitario, deve trovare applicazione l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 cit., che appunto disciplina i casi di omessa dichiarazione di impianti pubblicitari in precedenza inesistenti.

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