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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 9935 del 20/4/2018 – Accertamento – Motivazione – Requisiti – Notifica – Modalità

“Non coglie, dunque, nel segno, la censura di cui all’ultimo motivo di ricorso, atteso che il principio espresso da questa Corte in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, quanto al fine di porre l’interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intellegibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa (cfr., tra le molte, Cass. 6 febbraio 2015, n. 16836; Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836), va rapportato alla diversa natura e funzione proprie di ciascun atto (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 10 giugno 2009, n. 13395; Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25329). A ciò consegue che, essendo il calcolo dell’imposta nella fattispecie in esame predeterminato per legge e non essendo possibile equivocare, alla stregua della diligenza media dell’operatore del settore, sul fatto che il numero (5) indicato negli atti notificati si riferisse non alle persone ma ai volantini — stante l’irrilevanza della quantità del mezzo diffusivo adoperato stabilita dalla stessa disposizione normativa — la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto gli atti impositivi legittimi sotto il profilo del rispetto dell’obbligo motivazionale”

… le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 Ric. 2015 n. 20149 sez. MT – ud. 07-02-2018 -4- luglio 2016, n. 14916) hanno provveduto, in generale, a ridisegnare in termini del tutto residuali la categoria dell’inesistenza delle notificazioni ad ipotesi che non sono in alcun modo riconducibili al caso di specie, riguardante impugnazione proposta nei termini avverso atti notificati presso sede secondaria della società. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo afferenti alla medesima circostanza.

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