Il motivo è infondato.
La sentenza del giudice a quo afferma che nella fattispecie era mancante la dichiarazione di pubblicità, presupposto necessario per l’applicabilità della tariffa ridotta per pubblicità relativa a periodi inferiori ad un anno D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 8, comma 4. In effetti l’art. 8, comma 4 sopra citato prevede che qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13, art. 14, commi 1, 2, 3 si presume ex lege effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata.