TRIBUTI IN GENERE – Garante Privacy – Accesso Civico – Parere del 14/6/2018 – Limiti

In tale quadro, con riferimento ai predetti documenti – considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti dai quali è possibile ricostruire la «posizione tributaria dei [..]contribuenti e, di conseguenza, [la] loro situazione economica personale» – si ritiene, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia (Provv. del 30 novembre 2017, n. 506, doc. web n. 7316508), che l’amministrazione abbia correttamente negato l’accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. A ciò si aggiunga che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

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