Quanto all’errata e falsa applicazione dei criteri previsti dal Regolamento imposta comunale sulla pubblicità del Comune di , la sentenza si appalesa corretta sia nel riconoscimento della decorrenza ex lege della pubblicità (1 ° gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione), sia della determinazione dell’ammontare dell’imposta dovuta, aderente alle tariffe stabilite dal Regolamento comunale, in relazione al mezzo pubblicitario utilizzato e alla fattispecie omissiva. In particolare sulla decorrenza della pubblicità dall’inizio dell’anno in cui viene accertata, si è espressa anche la Cassazione, che ha riconosciuto a tale presunzione il carattere assoluto iuris et de iure, che non ammette prova contraria (sentenza n. 13467/2012).
CONFORMI:
- Sentenza n. 2099 del 16 maggio 2019 della Commissione Tributaria Regionale Milano
- Sentenza n. 1704 del 12 aprile 2019_della Commiss. Trib. Regionale, Milano
- ctr_puglia_sez_III_sentenza_2131_del_29_09_2014
- Cassazione_13467_27_7_2012;
- ctp_ud_75_2012_05_06_2012;
- ctp_fr_10_03_11_18_1_2011;
- ctp_im_175_3_09_22_09_2009;
- ctp_sv_143_09_03_07_2009;
- ctp_sp_168_7_2009_6_4_2009;
- ctp_lu_18_3_07_14_02_2007;
- ctp_fe_13_10_2006;
- ctp_bo_77_04_12_01_2004