Ne deriva che, per l’esonero dalla tassa per l’occupazione di aree pubbliche, condizione indispensabile è la strumentalità o l’accessorietà dell’impianto e del relativo servizio a una funzione pubblica, al fine di soddisfare quei bisogni essenziali la cui importanza è riconducibile alla strumentalità o accessorietà della istituzione e attuativa della volontà dell’ente territoriale pubblico (così nella giurisprudenza amministrativa degli anni ’90). L’esenzione postula, dunque, che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere da soggetto esente per propri fini istituzionali (cfr.C. 18041/09).