la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, presuppone unicamente, ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 507 /93, il fatto oggettivo dell’occupazione, quale che sia il fine che l’abbia determinata, trovando la sua ratio nell’utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini, interesse o utilità che può anche coincidere con finalità di ordine pubblico, proprie dell’ente territoriale, come quando l’occupante intenda evitare che dalla cosa di sua proprietà gravemente danneggiata, ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione o restauro, possa derivare un danno alle persone.