Nè può condividersi, per escludere l’obbligo del ricorrente a pagare la tassa, la considerazione secondo la quale la Tosap è dovuta da chi ha posto in essere l’effettiva occupazione. Questa considerazione resta superata dal fatto che nella specie vi è stata una dichiarazione intesa ad ottenere la concessione, riconducibile all’odierno ricorrente, mai revocata o rettificata con strumenti adeguati, cui ha corrisposto un provvedimento di concessione ritualmente comunicato e non contestato. La CTR sul punto correttamente ha fatto riferimento all’articolo 39 del D.Lgs. n. 507/93 che in primo luogo prevede come soggetto passivo della Tosap il titolare della concessione, e cioè il Magnalbò che, dopo il ricevimento del provvedimento, nulla ha fatto per modificare la situazione giuridica creata dal provvedimento medesimo.