Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che «in tema di sanzioni amministrative per , violazioni di norme tributarie, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria» (Cass. n. 19017 del 24/09/2015)