Questa Corte ha più volte affermato in materia che il diniego dell’annullamento di atto richiesto, sollecitando il potere di autotutela dell’ente impositore, può essere impugnato dal contribuente solo per motivi riguardanti la legittimità del rifiuto e non già per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr., Cass. sez. 6-5, ord. 9 aprile 2018, n. 8626; Cass. sez. 6-5, ord. 17 maggio 2017, n. 12491; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 6-5, ord. 2 dicembre 2014, n. 255249). A detto principio, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 13 luglio 2017, n. 181), deve essere assicurata ulteriore continuità.