IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29096 del 13/11/2018 – Franchising – Soggetto passivo tenuto al pagamento

La ricorrente ribadisce la sua autonomia giuridica rispetto ai singoli affiliati della rete in franchising. Infatti un requisito imprescindibile del contratto di franchising è quello dell’indipendenza economica e giuridica dei soggetti contraenti così come riconosciuto dall’articolo 1 della I. n. 129 del 2004 che ha tipizzato i requisiti fondamentali di tale tipologia contrattuale.
Il franchisor dunque è soggetto del tutto autonomo rispetto al franchisee e solo quest’ultimo deve considerarsi responsabile verso i terzi per quanto concerne l’esercizio della propria attività imprenditoriale, compresa l’esecuzione della pubblicità del marchio concesso in godimento.


Ai sensi dell’articolo 6 del d. Igs. n. 507 del 1993 soggetto passivo dell’imposta comunale sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
La società ricorrente non poteva essere inquadrata in nessuno degli indicati soggetti passivi, in quanto le insegne e i cartelli erano riferibili esclusivamente ai singoli affiliati così come coloro che forniscono i servizi oggetti della pubblicità. Dunque nella specie la società ricorrente non avrebbe potuto nemmeno essere identificata con il coobbligato in solido perché non produceva o vendeva i servizi oggetto della pubblicità, dedicandosi soltanto alla diffusione della propria attività di concludere contratti di franchising che hanno per oggetto il trasferimento dello specifico know-how.

 

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