“…In definitiva, è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica.
La tesi contraria trova smentita nella disciplina complessiva del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevede come esenzioni dall’imposta (art. 17) particolari e delimitate ipotesi di avvisi al pubblico (lett. b). Analogamente, la lettera h) dello stesso art. 17 dichiara esenti dall’imposta solo “le insegne, le targhe e simili” apposti per l’individuazione di alcune specifiche sedi ( di soggetti con attività non avente fine di lucro); ancora la successiva lettera i) non ritiene sufficiente, per la esenzione dall’imposta, che la esposizione di insegne, targhe e simili “sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti”, mentre la lettera e) esenta servizi di trasporto pubblico. Il collegamento tra gli artt. 5 e 17 dimostra, cioè, che alla individuazione dell’oggetto dell’imposta nelle “forme di comunicazione visive” (esposte effettuate in determinati luoghi) non può darsi l’interpretazione ristretta per effetto della quale tale oggetto va identificato nella sola “cartellonistica pubblicitaria”.
BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE