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IMPOSTA PUBBLICITA’ – Cassazione – Sentenza 29095 del 13/11/2018 – Accertamento – Contenuto minimo

La ricorrente, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge di insufficiente motivazione, richiede una diversa qualificazione dei fatti. In realtà la motivazione della CTR sul punto è sufficiente e conforme all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale in tema di determinazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, il contenuto minimo dell’avviso di accertamento è determinato dall’art. 10 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale richiede che esso indichi il soggetto passivo, le caratteristiche l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta accertata, delle soprattasse dovute e degli interessi.

Anche in relazione alle caratteristiche del mezzo pubblicitario la motivazione della sentenza impugnata è puntuale laddove afferma che l’indicazione del messaggio pubblicitario non si poteva specificare ulteriormente perché il pannello pubblicitario era adibito a reclamizzare nel tempo prodotti diversi e, dunque, la locuzione adottata dall’amministrazione con il termine «varia» era legittima e non poteva costituire un elemento invalidante l’atto impositivo.

Ciò rende irrilevante anche il fatto che, nel verbale di sopralluogo, l’inciso pubblicitario esposto era chiaramente identificato nella pubblicità Bacardi perché la motivazione fa riferimento all’uso del pannello in tempi diversi.

 

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