Questa Corte ha peraltro già avuto modo di precisare che “in tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie” (così Cass. 21 gennaio 2008, n. 1161 richiamando Cass. n.4908/2005).
CONFORMI:
- Sentenza n. 2099 del 16 maggio 2019 della Commissione Tributaria Regionale Milano
- Civile Sent. Sez. 5 Num. 7081 Anno 2014
- Corte di Cassazione sentenza n. 4908_2005
- Corte di Cassazione sentenza n. 552_07
- Corte di Cassazione sentenza n. 16117_07
- Corte di Cassazione sentenza n. 16909_07
- Ordinanza Corte di Cassazione 28.01.2009 n. 2128
- Cass. Civ. n. 1161 del 21.01.2008
- Cass. Civ. 4399 del 2008
- Corte di Cassazione sentenza n. 6539_2008
- Corte di Cassazione sentenza n. 16117_07