Mette conto, invero, considerare che, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta, ai sensi dell’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Ora, considerato che con la perizia di parte prodotta in appello il Comune avrebbe inteso provare che l’immobile del contribuente beneficiava del servizio di raccolta di rifiuti poiché era collocato non già in C.da Molarotta ma in C.da Forgitelle, ove asseritamente il servizio veniva svolto regolarmente, la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali, pur alla luce di tale documento, spettava la richiesta riduzione.