Il collegio condivide, infatti, il consolidato orientamento espresso dalla S.C., secondo cui: “costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica”. (Cassazione Sentenza n. 17852 del 3/9/2004, Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 30 giugno 2010, n. 15449). Occorre, infatti, distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Nel caso di specie, come accertato nella sentenza impugnata si tratta di “grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici”. Tali immagini inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente e sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato. Va ritenuta, pertanto, la natura pubblicitaria dei mezzi sottoposti a tassazione oggetto del presente giudizio, assolvendo gli stessi ad una funzione promozionale di vendita.
CONFORMI:
- Civile Ord. Sez. 6 Num. 21043 Anno 2020
- Sentenza n. 2349 del 30 maggio 2019 della Commissione Tributaria Regionale, Milano – Sez. IV
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 1359 Anno 2019
- Commiss. Trib. Reg. Umbria Perugia Sez. IV, Sent., 26:11:2013, n. 236
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