E tale conclusione – incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso – attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della intangibilità dell’efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui “per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l’avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare”.