TARSU/TARES – CTR MOLISE – Sentenza 562 del 11/9/2018 – Aree di sosta in gestione – Non dovuta se trattasi appalto

Stando così le cose, non è possibile affermare che detenesse ovvero occupasse le pubbliche vie o le piazze ove erano dislocati i parcheggi a pagamento ( o, meglio ancora, quelle porzioni di strade e piazze destinate a parcheggio a pagamento, nemmeno tutto l’anno e nemmeno per l’intera giornata) indistintamente e contempo­raneamente utilizzate e fruite dal’intera collettività. E’ ben più ragionevole che AIPA effettivamente gestisse piuttosto il servizio di esazione delle tariffe per i par­cheggi a pagamento che il Comune poteva autonomamente quantificare nell’ an e nel quantum ed anche nell’oggetto (mediante l’ampliamento o la diminuzione dei par­cheggi a pagamento). Nè assume valore decisivo il fatto che l’art. 4 del contratto par­li di consegna del servizio o delle aree di sosta, essendo evidente che non si tratta di consegna in senso fisico dì aree che restano nella detenzione della concessionaria del servizio, trattandosi infatti di aree -fruite e fruibili indistintamente da tutta la colletti­vità, senza alcuna reale possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall’automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito.

Quando dunque i parcheggi sono situati lungo le pubbliche vie e le piazze li­beramente e contestualmente fruite dall’intera collettività, non è possibile affermare che il gestore del servizio a pagamento occupi o detenga le relative superfici ai fini dell’imposta sui rifiuti né che i rifiuti prodotti ne!l’area siano a lui attribuibili.

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