“Non fondato è anche il secondo motivo, concernente il termine di prescrizione del diritto al canone Osap. Invero, la Corte territoriale ha escluso che detto diritto di credito fosse nella specie estinto per effetto di prescrizione quinquennale (p. 9); argomentando sul fatto che le Sezioni Unite, già da alcuni anni (e, precisamente, con sentenza n. Civile Sent. Sez. U Num. 11026 Anno 2014_presc_temp) hanno affermato che: “l’art. 24 del Regolamento del COSAP del Comune di Milano prevede la prescrizione quinquennale del diritto dell’utente al rimborso di quanto indebitamente pagato per il titolo considerato, ma nulla dispone in merito alla prescrizione delle pretese del comune”, con la conseguenza che “del tutto arbitraria si rileva, perché priva di qualsiasi referente logico o normativo” l’assimilazione della prescrizione quinquennale alla prescrizione del diritto al canone Osap; dunque, il Supremo Collegio, in assenza di un preciso riferimento normativo ha escluso la prescrizione breve (sulla base dell’interpretazione a contrario dell’art. 24 del Regolamento del Comune di Milano); ed ha ritenuto il canone Osap non assimilabile ad un canone locatizio. A detto riguardo si osserva che il canone Osap, a differenza del canone locatizio, trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi (e non in un unico provvedimento, fonte dell’obbligazione, assimilabile al contratto di locazione).”
CONFORMI:
- Civile Ord. Sez. 1 Num. 18607 Anno 2020
- Civile Sent. Sez. 3 Num. 9240 Anno 2020
- Civile Sent. Sez. 1 Num. 21353 Anno 2019
- Corte_appello_Roma_3926_del_12062019
- Cassazione_Civile Ord. Sez. 3 Num. 18769 Anno 2017