” questa Corte ha già affermato che l’ingiunzione fiscale, anche dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).”