COSAP – Tribunale Ferrara – Sentenza 444 del 6/6/2018 – Area vicinale – Caratteristiche – Passo carraio

Posto che la strada vicinale si presume costituita ex collatione privatorum agrorum (si veda Cass., Sez. Seconda, Sentenza n. 6773 del 04/05/2012), tale che su di essa viene a formarsi una comunione incidentale fra tutti i proprietari dei fondi antistanti e resta di proprietà privata anche qualora assoggettata ad uso pubblico, occorreva provare quindi che si fosse in presenza di una strada, pur avente le caratteristiche della strada vicinale…

Dell’uso pubblico dell’area (che lo stesso ricorrente non definisce strada), non viene fornita alcuna prova: l’utilizzo da parte di terzi soggetti ed anche del Consorzio di B., contestato dall’Ente nella propria comparsa, non è stato provato.

Questa striscia di terreno non è quindi “una strada”, neanche vicinale privata: non è anche applicabile l’esenzione di cui al comma 5 bis dell’art. 5 del Regolamento Comunale. È una striscia di terreno: quindi l’accesso dell’abitazione è collocato su via del G., ed è quindi dovuto il pagamento del canone in ossequio all’art. 5 del Regolamento comunale: “dicesi passo carrabile, ogni accesso anche a rasa ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. I passi carrabili sono sempre soggetti al canone, applicato con le modalità previste dall’art.26; tutti i passi carrabili debbono essere segnalati da apposita tabella regolamentare, e autorizzati ai sensi del Codice della Strada”.

Posto che il cancello è un accesso sulla via del G., pur attraversando la striscia di terreno di cui è causa, la circostanza che quest’area non sia una strada importa che il pagamento del canone è dovuto.”

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