“…Pertanto la norma de qua, pur prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’imposta ove l’esposizione di un logo o di una targa configuri un obbligo ex lege, mostra tuttavia di considerare rilevante il rispetto di un limite dimensionale superato il quale si deve ritenere comunque sussistente un’ipotesi di veicolazione di messaggio pubblicitario…
..Ed invero la sentenza impugnata, pur invocando l’ipotesi esonerativa di cui all’art. 17 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 507 del 1993, non ha valutato il requisito dimensionale previsto dalla norma, con ciò omettendo di valutare sia il documento attestante la superficie del logo apposto sulle auto sia comunque di valutare tale dato alla stregua di fatto notorio…”
CONFORMI: