“…La pronuncia impugnata non ha fatto applicazione del principio affermato da Cass., Sez. 5, n. 252/2012 secondo il quale «In’ tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 7, comma 1, del d. Igs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo».”
- NEW !!! Civile Ord. Sez. 6 Num. 3939 Anno 2021
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 20947 Anno 2019
- Civile Ord. Sez. 5 Num. 20948 Anno 2019
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