“Ritiene il Collegio, che pur non essendo stata mai stipulata una convenzione tra il Condominio S., proprietario delle aree, ed il Comune di Sondrio, sulle stesse si sia validamente costituita una servitù ad uso pubblico mediante “dicatio ad patriam”, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza) un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Civile Sent. Sez. 2 Num. 28632 Anno 2017; Civile Sent. Sez. 2 Num. 15618 Anno 2018).”