“…è indubbio che le targhe e le insegne poste lungo lo stabilimento industriale assolvano una funzione di pubblicità allo scopo di attirare clienti e di fare conoscere il proprio nome e attività a chiunque si trovi a transitare nella zona, a nulla rilevando peraltro (come si legge in sentenza) che l’accesso allo stabilimento sia limitato e contenuto ai soli dipendenti della azienda.
…il presupposto d’imponibilità, di cui all’art. 5 richiamato, va ricercato nell’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in un luogo determinato…”