“Circa la necessità di una prova rigorosa, non meramente presuntiva o indiziaria, in ordine ad una eventuale cessazione dell’occupazione prima della formale dichiarazione di cessazione (formale dichiarazione che comunque non vi è stata) va notato che certo essa non può esaurirsi, come avvenuto nel caso di specie, nella semplice produzione di un contratto di locazione, oltretutto stipulato forse con famigliari del legale rappresentante della T. srl, T.A. (tale T.G., classe (omissis) risulta A.U. della società S. srl): il contratto, sotto l’articolo 6, contiene disciplina relativa all’esecuzione dello stesso, che non è stato dimostrato minimamente sia stata osservata. Così non risulta che vi sia stata la formale consegna dei beni, che sia stato redatto il previsto verbale di consegna dei beni oggetto del rapporto di locazione, che siano state approntate dal conduttore le previste utenze idrica e per l’energia elettrica, utenze evidentemente indispensabili per il funzionamento e l’uso del compendio immobiliare. Ecco la prova tangibile che la parte avrebbe dovuto fornire. Né l’esecuzione del contratto è stata dimostrata per altra via (ad esempio, per la via più ovvia ossia tramite il pagamento del corrispettivo della locazione), mentre è interessante rilevare come tale contratto sia stato stipulato verosimilmente in una situazione di crisi della T. srl, fallita non molto tempo dopo, nel 2016.”