“Ciò posto si osserva che l’articolo 7 co. l lettera i) del d.lgs. 504/92 stabilisce che l’esenzione dall’imposta locale richiede contemporaneamente il rispetto di tre requisiti: vi dev’essere un utilizzo diretto da parte di un ente non-profit riconducibile alla definizione data dall’articolo 73 lettera C del Tuir; l’attività effettivamente svolta nell’immobile deve rientrare nell’ambito di quelle individuate dalla norma sopra citata (attività previdenziali e assistenziali, sanitarie, didattiche, sportive e ricreative eccetera); essa deve essere esercitata con modalità non commerciali prive di scopo di lucro, attuative di principi di solidarietà e sussidiarietà e, per loro natura, non in concorrenza con altri operatori del medesimo settore.”