“Da tale premessa ne discende che a fronte di due distinte condutture-fognaria e idrica ,come è nella specie- ad esse non possono che corrispondere due distinte occupazioni di suolo pubblico con conseguente duplice tassazione che non può ritenersi duplicazione per il diverso servizio ma afferente ad una differente occupazione di suolo pubblico… Occorre infatti tenere distinte ai fini in questione la natura unitaria della gestione del servizio, dall’occupazione dello spazio pubblico degli impianti relativo alle condotte fognarie, che si differenzia da quella delle condotte idriche sicché non si può parlare di una duplicazione di tassazione…”