“Alla luce dei suddetti principi di diritto, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per far sorgere il diritto al rimborso, volto a indennizzare il contribuente dei danni derivanti dalla mancata erogazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta (cd. PAP), mai effettivamente erogato. L’odierna ricorrente, infatti, si è vista costretta a provvedere autonomamente a raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti, ossia i cassonetti su strada, distanti ben oltre quattro chilometri dal luogo di esercizio dell’attività di ristorazione da essa svolta. Ne deriva che, nel caso di specie, trova piena applicazione l’art. 1, comma 657, della Legge n. 147/2013, che prevede una riduzione del 60% dell’imposta dovuta, atteso che l’immobile della società ricorrente insiste in una zona in cui non è effettuata la raccolta e che il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita dista oltre quattro chilometri dal luogo in cui essa svolge la propria attività. “