La difesa dell’attrice sostiene però che la concessione in esame, lungi dall’essere transitata dall’originario concessionario alla XX. , dovrebbe intendersi decaduta in conseguenza del (pacifico) mancato pagamento del canone a partire dal 2012, in forza di quanto previsto nel Regolamento Cosap del COMUNE all’art. 15 co. 1 lett. B.
La tesi non coglie nel segno.
Infatti, la citata norma prevede testualmente: “Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nelladecadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzatorio, nei seguenti casi: (…) b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dellaDirezione Risorse Finanziarie”.
È chiaro quindi che la decadenza non opera automaticamente, bensì occorre l’ulteriore requisito dell’apposita dichiarazione da parte del COMUNE.
D’altra parte, tale circostanza è ben chiarita nella già citata comunicazione pervenuta all’attrice nel marzo2016 (doc. 4 COMUNE ), ove è specificata la procedura amministrativa necessaria.In difetto di formale subentro, il COMUNE , sul presupposto del permanere dell’utilizzo del suolo pubblico in godimento ad un soggetto privato (il proprietario dell’immobile sito in via XXX), ha provveduto alla richiesta del relativo corrispettivo.