COSAP – Tribunale Firenze – Sentenza 17/6/2020 – Concessione non decaduta – Canone dovuto

La difesa dell’attrice sostiene però che la concessione in esame, lungi dall’essere transitata dall’originario concessionario alla XX. , dovrebbe intendersi decaduta in conseguenza del (pacifico) mancato pagamento del canone a partire dal 2012, in forza di quanto previsto nel Regolamento Cosap del COMUNE all’art. 15 co. 1 lett. B.
La tesi non coglie nel segno.
Infatti, la citata norma prevede testualmente: “Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nelladecadenza del provvedimento dichiarata dalla Direzione che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzatorio, nei seguenti casi: (…) b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dellaDirezione Risorse Finanziarie”.
È chiaro quindi che la decadenza non opera automaticamente, bensì occorre l’ulteriore requisito dell’apposita dichiarazione da parte del COMUNE.
D’altra parte, tale circostanza è ben chiarita nella già citata comunicazione pervenuta all’attrice nel marzo2016 (doc. 4 COMUNE ), ove è specificata la procedura amministrativa necessaria.In difetto di formale subentro, il COMUNE , sul presupposto del permanere dell’utilizzo del suolo pubblico in godimento ad un soggetto privato (il proprietario dell’immobile sito in via XXX), ha provveduto alla richiesta del relativo corrispettivo.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *